Le nuove norme del codice della strada che nessuno conosce

Targhe straniere di auto, moto e rimorchi, si cambia. Nel nuovo codice della strada, per adeguarsi all’Europa, dal 1 febbraio viene aggiunto un articolo, il 93 bis, con la legge 238 del 23 dicembre 2021, pubblicata il 17 gennaio nella Gazzetta Ufficiale (“disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, Legge europea 2019-2020”). E’ solo l’ultima delle novità del nuovo codice della strada, infatti dal 2022 sono diverse le nuove norme.

La prima novità riguarda la sanzione prevista per chi getta rifiuti dal finestrino della propria auto. Per chi dovesse essere beccato, si prevede una multa che va dai 26 euro fino ad un massimo di 866 euro. Dal 1° gennaio 2022, inoltre, chi ha il contrassegno per sostare nelle aree riservate ai disabili, potrà parcheggiare anche nelle strisce blu qualora trovasse occupato il posto a lui riservato.

Per chi lo occupa senza averne diritto, invece, ci sarà una sanzione di 672 euro. Pene maggiori anche per chi guida usando il telefonino, ma verranno sanzionati anche tutti coloro che si distraggono a causa di computer portatili, notebook, tablet e, “dispositivi analoghi. La multa sarà tra i 165 e i 661 euro, più cinque punti decurtati della patente.

Cambiano le regole anche per i monopattini: il motore elettrico non dovrà essere superiore a 0.50KW e bisognerà avere un segnalatore acustico. Non si potranno inoltre superare i 20 Km/h e i 6 Km/h sulle aree pedonali. Per chi non rispetta queste regole ci sarà una multa di 400 euro. Di seguito, in dettaglio, le nuove regole per le targhe straniere in Italia.

Residenti

Spiega Antonio D’Agostino, vicepresidente associazione Polizia locale comandi del Lazio: “Dal 1 febbraio tutti i veicoli a targa estera di proprietà di persone fisiche o giuridiche residenti in Italia potranno circolare (a prescindere da chi li guida) non oltre tre mesi da quando il proprietario ha stabilito la sua residenza nel nostro Paese”. Dal 18 marzo, se il conducente non è proprietario del veicolo ma è residente in Italia da almeno tre mesi, deve esibire un documento che dimostri a che titolo lo utilizzi, da quanto tempo (data certa) e per quanto”. Osserva D’Agostino: “In molti casi è difficile riuscire a stabilire se effettivamente questo conducente abbia la disponibilità del veicolo da 30 giorni, da 20 o da 5 minuti”.

Non residenti

Può invece circolare al massimo per un anno il veicolo con targa straniera  condotto da un cittadino non residente in Italia. Il vicepresidente dell’associazione però, che lavora nella polizia locale di Roma capitale, fa ancora una volta il controcanto e osserva: “Non esiste un archivio nazionale delle sanzioni. Quindi come potremo fare una verifica sui tempi?”.

Multe

Tra tanti dubbi una certezza, le multe. Sanzioni da 400 a 1.600 euro per chi non immatricola il veicolo nei tempi di legge. La stessa cifra è prevista per “i lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un’attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati”. “L’organo accertatore – stabilisce la legge – ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo”. Sanzione amministrativa da 250 a mille euro se in auto manca il documento “sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo” quando il conducente è residente in Italia ma non coincide con l’intestatario del veicolo stesso. Infine multe fino a 3.558 euro per chi “circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede”.

Gli esenti

Il nuovo corso, chiarisce la legge, non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia; al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, al personale delle forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari e ai loro familiari conviventi; qualora il proprietario del veicolo, residente all’estero, sia presente a bordo.  Esenzione anche per i mezzi targati San Marino.

Diritti e furbetti

Le targhe estere, prima della stretta del 2018 – il decreto Salvini – negli anni passati sono state usate anche per sfuggire alla tasse: bollo e Pra, multe e caro assicurazione  ma anche controlli sul patrimonio. Il fenomeno è noto come esterovestizione. Spiega D’Agostino: “Fino al 2018 questa pratica consentiva, senza grossi problemi, a conducenti di veicoli circolanti in Italia di essere immatricolati con targa straniera”. Ora, nel nome “della libera circolazione dei lavoratori”, chiarisce, di fatto si “cancella la riforma del 2018” e si “sposta il soggetto a cui far riferimento, dal veicolo al conducente“.

In caso d’incidente

Il problema è che esistono due codici della strada, rimarca D’Agostino, “quello teorico e quello scritto da circolari e sentenze. Nessun veicolo privo di assicurazione può circolare, lo stabilisce l’articolo 193, comma 2. Scatta una sanzione, viene sequestrato e poi torna nella disponibilità del proprietario se questi riattiva la copertura  per almeno sei mesi. Se non lo fa entro un mese, quell’auto non è più sua”. Ma, ricorda l’agente, “una circolare mai revocata del ministero dell’Interno, accogliendo le direttive europee, stabilisce la libera circolazione dei veicoli stranieri nel territorio europeo. Quindi, se sono riuscito a entrare senza che nessuno mi muovesse contestazioni sull’assicurazione, per un principio di silenzio-assenso non mi si può chiedere se sono in regola o no. E questo mi pare che rappresenti un bel rischio”. L’ennesima mini riforma al codice della strada “è stata fatta per rispondere alle richieste dell’Europa. Eppure non ha trovato soddisfazione il principale rilievo mosso dalla Corte di Giustizia. Che chiedeva di considerare “l’uso temporaneo di veicoli immatricolati in uno stato europeo e circolanti in un altro è da considerare come movimento di capitali, ed è quindi tutelato dal trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, e  non sanzionabile”. Nel frattempo però il codice della strada “viene imbottito di incomprensibili commi quater, sexies e addirittura  decies”. Ma il cittadino cosa ci capisce?