Addio all’assegno di mantenimento all’ex: in arrivo la nuova legge

Possibile anche la concessione solo per un periodo limitato e predeterminato.
Un assegno di divorzio diverso. Quanto a criteri per la concessione importi più in linea con i cambiamenti economco-sociali e, sul piano giuridico, le recenti sentenze della Corte di cassazione (dalla pronuncia Grilli alle Sezioni unite del luglio 2018).

La novità più influente riguarderà il concetto del tenore di vita che sarà rivisto se non addirittura eliminato per rivedere tutti i criteri sull’entità dell’assegno che dovrebbero venire individuati sulla base della durata della relazione matrimoniale, lo stato di salute del richiedente, l’età, l’abilità al lavoro, oltre alla contribuzione verso il pregresso patrimonio familiare comune o eventuale capacità ridotte di reddito per ragioni valide ed oggettive, eventuale gestione di disabilità o prole con disabilità e/o ancora non autosufficienti economicamente

il disegno di legge prende atto del superamento, per effetto della sentenza della Cassazione 11504 del 2017, del diritto a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Successivamente, le Sezioni unite (sentenza 18287 del 2018) hanno concluso che all’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi una funzione assistenziale, in misura uguale compensativa e perequativa, che richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge stesso e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

Sarà certamente decisiva la condizione patrimoniale personale lasciando da parte il valore del reddito. Una ulteriore novità dovrebbe riguardare la realizzazione di un assegno a tempo stabilito in sede giudiziaria solo però nel caso in cui la difficile situazione economica del coniuge richiedente sarà dovuta a ragioni superabili (la momentanea perdita del lavoro?).

“In particolare – spiega Il Sole 24 Ore – , per quanto riguarda gli elementi da valutare per la determinazione dell’importo dell’assegno, l’attuale ampio concetto di “condizioni dei coniugi” è sostituito da quello più specifico di “condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio”; il richiamo attuale alle ragioni che hanno motivato la cessazione del matrimonio è sostituito con il parametro del comportamento tenuto dai coniugi per il venir meno della comunione spirituale e materiale; la valutazione della situazione economica non è più circoscritta al solo reddito ma è estesa anche al patrimonio dei coniugi”