Pensione di reversibilità, si allarga la platea dei beneficiari. Ecco cosa cambia

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ, RIFORME E GIUDICI HANNO ALLARGATO LA PLATEA DEI BENEFICIARI

Si estende la platea dei beneficiari della pensione di reversibilità. Dopo la morte del titolare, infatti, generalmente l’assegno viene erogato a beneficio del coniuge, ma riforme e interventi dei giudici hanno ampliato il diritto: a certe condizioni, come riporta IlSole24ore.com, la pensione di reversibilità può spettare a separati, divorziati, superstiti di unioni civili, figli e nipoti. In alcuni casi la quota va anche spartita tra più persone.

CONIUGI, SEPARATI E DIVORZIATI

La pensione di reversibilità è un assegno equivalente ad una percentuale della pensione maturata dal titolare che, dopo la sua morte, continua ad essere erogato ad alcuni soggetti.  Al coniuge, se beneficiario unico, incassa la pensione diretta al 60% (o indiretta, se il lavoratore non ha maturato il diritto ma è assicurato con almeno 15 anni di contributi. La quota va tagliata se il coniuge incorre con altri familiari o supera certi limiti di reddito. Nel caso di separati o divorziati il trattamento va riconosciuto in favore del separato con addebito e senza diritto agli alimenti. Il divorziato conserva il diritto alla reversibilità se non si è risposato, se il rapporto assicurativo del defunto precede la fine del matrimonio e se è titolare di un assegno divorzile già sancito dal giudice.

SUPERSTITE E DIVORZIATO, FIGLI MINORI O MAGGIORENNI, NIPOTI

Se il defunto lascia un coniuge superstite e un divorziato titolare di assegno, la reversibilità va ripartita tra i due soggetti tenendo conto della durata dei rispettivi matrimoni e delle eventuali convivenze more uxorio. Tra gli altri beneficiari troviamo anche i figli minori, inabili al lavoro, maggiorenni fino a 21 anni se studenti o iscritto a corsi professionali e 26 se universitari, o in pari condizioni i nipoti, anche non conviventi con il defunto, e anche maggiorenni se organi inabili al lavoro, purché a carico.

QUANDO SCATTA LA REVOCA

Se mancano coniugi o figli, l’assegno spetta ai genitori a carico over 65 privi di pensione e ai fratelli celibi e alle sorelle nubili a carico, inabili al lavoro e sprovvisti di pensione. Non hanno diritto alla reversibilità i conviventi di fatto, né i superstiti di coppie dello stesso stabili e di lunga durata, se il decesso precede l’entrata in vigore della legge 76/2016. Scatta la revoca se il coniuge convola a nuove nozze e per i beneficiari che perdono i requisiti, per superamento delle soglie di età, venir meno dell’inabilità o fruizione di altra pensione.