È UFFICIALE, ARRIVA LO STOP A PARTIRE DAL 1° AGOSTO 2023
Dal 1 agosto e fino al 31 agosto 2023, scatta la sospensione del decorso dei termini processuali con riferimento al: processo civile, processo amministrativo, processo tributario .In particolare, dal 1 agosto al 31 agosto 2023 i termini di natura processuale sono sospesi di diritto secondo l’articolo 1 della legge n. 742/1969 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Per legge, le cancellerie e le segreterie giudiziarie devono essere aperti al pubblico per “cinque ore nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari” , come stabilito, nello specifico, dall’articolo 162 della Legge 1196 del 1960), anche in estate, ma vi è una “tregua” per garantire un’omogenea attività agli operatori (giudici, professionisti e collaboratori degli uffici) che sospendono e riprendono contemporaneamente l’attività giudiziaria.
Oltre a quanto suddetto, dal 1 agosto al 20 agosto scatta la sospensione degli adempimenti e versamenti riguardanti le scadenze tributarie. Questo, in parole più semplici, vuol dire che gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1 agosto e il 20 agosto, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza andare incontro a maggiorazioni..
Lo stop per ferie, come si legge sui siti giuridici, riguarda anche tutti i termini relativi agli adempimenti processuali, quindi si parla di sospensione del termine per la proposizione del ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato. Se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Facciamo un esempio: se un avviso di accertamento viene notificato il 4 agosto, il termine per presentare ricorso inizia a decorrere il 1 settembre, con scadenza il 30 ottobre.
Vengono inoltre sospesi, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il termine per la costituzione in giudizio della parte resistente 60 giorni dalla notifica del ricorso, i termini di impugnazione delle sentenze 60 giorni dalla notifica o, in mancanza, 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, i termini per il deposito di documenti, di memorie e di brevi repliche. La sospensione non riguarda la notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia e le fasi cautelari del processo. Uno stop momentaneo dunque, anche se va precisato che la legge non ammette errori per cui, queste informazioni vanno salvate per evitare di andare incontro a rischi.