Affitto, la tinteggiatura alla fine della locazione non è mai dovuta

A fine locazione l’inquilino di un immobile non è obbligato a eliminare le “conseguenze del deterioramento” provocate dall’uso dello stesso.

In altre parole, come sottolinea Il Sole 24 Ore, il proprietario non può pretendere che l’inquilino, al termine del contratto di locazione, rimetta la casa a nuovo, ad esempio ritingendone le pareti eventualmente rovinate. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, che con la sentenza 29329/2019 ha così sciolto una volta per tutte il nodo rappresentato dalla fine locazione, spesso specificata all’interno del contratto, talvolta pretesa dal locatore anche se non scritta da nessuna parte.

Nel ricordare come la tinteggiatura a fine locazione non sia mai dovuta, la Cassazione ha citato un precedente risalente al 2013, in cui si stabilisce che il canone d’affitto è l’unico compenso previsto nel contratto che può essere trattato. Nella sentenza si legge che “la clausola che obbliga il conduttore a eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell’art. 79 della stessa legge 392/78 perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge impone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest’ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore”.

La decisione della Cassazione
Qualora il proprietario di un immobile obbligasse l’inquilino, a fine locazione, a ritingere le pareti, otterrebbe un vantaggio extra-canone. Ebbene, la Cassazione ha imposto lo stop a questo tipo di vantaggi, anche se sottoscritti con altri patti. Certo, la casa dovrà essere riconsegnata al legittimo proprietario in uno stato commisurato alla durata della locazione, e presumibilmente in uno stato accettabile e quanto più vicino al primo giorno di locazione. Ma il proprietario non può comunque pretendere che l’immobile sia completamente rimesso a nuovo dall’inquilino al termine della locazione. Nel caso in cui dovessero rendersi necessari lavori di rimaneggiamento, come ad esempio verniciare le pareti, il proprietario dovrà rimboccarsi le maniche e fare tutto da solo.

Per anni la questione della tinteggiatura dell’appartamento al termine del contratto di locazione non era disciplinato da alcuna norma legislativa specifica. Fin qui era previsto che il locatore dovesse consegnare l’immobile in “buono stato manutentivo” affinché potesse essere mantenuto “idoneo all’uso convenuto”. Ma da ora in avanti il locatore non potrà più obbligare o pretendere gli inquilini a eliminare le conseguenze del deterioramento.