“Lui no”. Garlasco, il retroscena sul generale Garofano e la decisione del magistrato

Nuovi approfondimenti sulle prime fasi dell’inchiesta riportano l’attenzione sulle procedure seguite dal Ris di Parma e sui campioni biologici utilizzati per le analisi. Due richieste di accesso ai sopralluoghi presentate da Luciano Garofano furono respinte dalla Procura. Al vaglio anche un’apparente discrepanza tra una testimonianza e un verbale del settembre 2007.

Il caso di Garlasco torna al centro dell’attenzione con nuovi interrogativi sulle attività investigative svolte dopo l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua abitazione il 13 agosto 2007. A quasi vent’anni dal delitto, l’esame della documentazione dell’epoca riporta in primo piano alcuni passaggi relativi ai sopralluoghi nella villetta di via Pascoli e alle procedure adottate per gli accertamenti scientifici.

Al centro degli approfondimenti ci sono le richieste presentate nel settembre 2007 da Luciano Garofano, all’epoca comandante del Ris di Parma, per assistere alle operazioni investigative nell’abitazione della vittima. Entrambe le istanze non ebbero esito positivo, in ragione delle disposizioni della magistratura e delle posizioni espresse dalla difesa di Alberto Stasi.

A questo elemento si aggiunge una seconda questione, relativa al materiale biologico utilizzato per ricavare il profilo genetico di Chiara Poggi. Un verbale datato 4 settembre 2007 attesterebbe infatti il prelievo di un campione di sangue della vittima, mentre una successiva testimonianza avrebbe fatto riferimento all’assenza di un campione di confronto già disponibile.

Due circostanze che richiedono di ricostruire con precisione le procedure seguite all’epoca, senza confondere le questioni documentali con la prova di eventuali irregolarità.

Garlasco, le richieste di Luciano Garofano e il diniego della Procura

La prima vicenda riguarda direttamente Luciano Garofano, che nei primi giorni di settembre 2007 cercò di ottenere l’autorizzazione a partecipare ai sopralluoghi nella villetta della famiglia Poggi.

Il 3 settembre, in vista degli accertamenti programmati per il giorno 5, Garofano inviò una comunicazione alla pubblico ministero Rosa Muscio chiedendo di poter assistere alle operazioni. Nella richiesta precisò che, per quanto a sua conoscenza, i legali di Alberto Stasi non avrebbero sollevato obiezioni alla sua presenza.

L’autorizzazione, tuttavia, non arrivò.

Pochi giorni dopo, l’8 settembre, il comandante del Ris presentò una seconda istanza, relativa ai rilievi previsti per il 12 settembre. In questa occasione specificò di voler partecipare «in qualità di comandante del Reparto e di ufficiale di pg».

Anche questa richiesta venne respinta. Il 9 settembre, la magistrata comunicò formalmente il diniego, motivandolo con la natura degli accertamenti tecnici irripetibili disposti dalla Procura.

Nella comunicazione, secondo quanto riportato nella documentazione, veniva precisato che l’accesso doveva essere riservato «ai difensori delle parti e ai loro consulenti».

La decisione si inseriva dunque nel quadro delle regole procedurali applicabili a quel tipo di attività investigativa.

La posizione della difesa di Alberto Stasi

A incidere sulla vicenda fu anche la posizione degli avvocati Giovanni ed Eleonora Lucido, che all’epoca rappresentavano Alberto Stasi.

Secondo gli atti richiamati nella ricostruzione, i legali avevano manifestato la volontà di non consentire l’ingresso di persone diverse da quelle formalmente autorizzate a partecipare agli accertamenti. La difesa si era inoltre riservata di contestare l’eventuale invalidità delle operazioni qualora non fossero state rispettate le condizioni indicate.

Il punto centrale era quindi il titolo con cui Garofano avrebbe potuto prendere parte ai sopralluoghi. Il ruolo di comandante del Ris, infatti, non equivaleva automaticamente alla nomina a consulente tecnico della Procura nell’ambito di quegli specifici accertamenti.

La mancata autorizzazione va pertanto letta alla luce di questo contesto procedurale. Da sola, non dimostra che le operazioni siano state condotte in modo irregolare né consente di trarre conclusioni sulla correttezza complessiva delle indagini.

Resta comunque un passaggio importante per ricostruire i rapporti tra gli investigatori, la magistratura e le parti coinvolte nelle prime fasi dell’inchiesta.

Il nodo del Dna di Chiara Poggi: il campione di sangue del 4 settembre

L’altro elemento che sta attirando l’attenzione riguarda gli accertamenti genetici e, in particolare, il materiale biologico utilizzato per ottenere il profilo di Chiara Poggi.

Secondo quanto riferito nella ricostruzione delle dichiarazioni rese ai magistrati, il capitano Alberto Marino avrebbe spiegato che per ricavare il profilo genetico della vittima era stato utilizzato un cucchiaino recuperato all’interno della villetta.

Nella sua ricostruzione sarebbero comparse espressioni come «forse non ce l’hanno mandato» e «non c’era un campione di confronto», riferite alla disponibilità di materiale biologico già acquisito.

A questo racconto viene contrapposto un documento del 4 settembre 2007, che riporterebbe la firma dello stesso Marino e attesterebbe il prelievo di sangue di Chiara Poggi come campione biologico di riferimento.

È proprio il confronto tra questi due elementi a sollevare la domanda: se il prelievo era stato effettuato, perché sarebbe stato successivamente richiamato il ricorso a un altro reperto in assenza di un campione di confronto?

Per rispondere è necessario chiarire la cronologia delle operazioni, la disponibilità effettiva dei campioni nei diversi momenti dell’indagine e le modalità con cui furono impiegati nelle analisi di laboratorio.

La presenza di un verbale che attesta un prelievo, infatti, non dimostra automaticamente che quel materiale fosse già disponibile, accessibile o utilizzabile per ogni successivo accertamento. Per stabilire se esista una reale contraddizione occorre verificare il contenuto integrale degli atti e confrontarlo con le dichiarazioni rese.

La nuova inchiesta della Procura di Pavia

La documentazione relativa ai sopralluoghi e ai campioni biologici è tornata all’attenzione nell’ambito degli approfondimenti della Procura di Pavia sull’operato del Ris e sulle attività svolte durante le prime indagini.

L’obiettivo è ricostruire i passaggi investigativi, verificare le dichiarazioni rese nel tempo e comprendere se le apparenti discrepanze possano essere spiegate attraverso le procedure seguite all’epoca oppure richiedano ulteriori chiarimenti.

In questa fase è fondamentale distinguere tra fatti documentati, ricostruzioni testimoniali e ipotesi ancora da verificare. Un contrasto apparente tra un verbale e una dichiarazione può rappresentare un punto da approfondire, ma non costituisce automaticamente la prova di un errore investigativo.

Allo stesso modo, il mancato accesso di Garofano ai sopralluoghi deve essere valutato sulla base delle disposizioni formali e delle regole applicate agli accertamenti tecnici.

Il caso Garlasco, quasi vent’anni dopo restano gli interrogativi

L’omicidio di Chiara Poggi continua a essere oggetto di attenzione pubblica anche per il peso delle prove scientifiche e per il ruolo che gli accertamenti tecnici hanno avuto nel procedimento contro Alberto Stasi, la cui condanna è definitiva.

I nuovi approfondimenti riportano l’attenzione sulle modalità con cui furono raccolti, conservati e analizzati i reperti, oltre che sulle decisioni adottate dagli investigatori nelle prime settimane successive al delitto.

Le questioni emerse dalla documentazione del settembre 2007 richiedono ora verifiche puntuali: occorre chiarire perché le richieste di accesso di Garofano furono respinte, quale materiale biologico fosse effettivamente disponibile e in quali momenti venne utilizzato per le analisi.

Soltanto il confronto completo tra verbali, relazioni tecniche e testimonianze potrà consentire di valutare la portata di queste circostanze.

A distanza di quasi due decenni, il caso di Garlasco continua così a riportare al centro il rapporto tra prove scientifiche, procedure investigative e ricostruzione giudiziaria. Ma, almeno per ora, gli elementi richiamati rappresentano questioni da chiarire e non dimostrano, da soli, l’esistenza di irregolarità o un diverso esito dei fatti accertati in sede giudiziaria.