Infermiera rifiuta di sottoporsi al vaccino e vince la causa contro la Ragione: “Non può essere sospesa dal lavoro”

 

di Salvo Fallica – Un’infermiera che aveva rifiutato di vaccinarsi ha vinto la causa dinanzi a un giudice del Lavoro del Tribunale di Messina. La donna, iscritta al sindacato Nursind, aveva presentato un ricorso contro il decreto dell’assessore regionale alla Sanità che prevede l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale per tutti i medici e per tutti gli operatori del mondo sanitario in Sicilia. Il Nursind aveva contestato che un atto amministrativo quale quello della Regione Siciliana potesse prevalere rispetto al principio «di autodeterminazione del cittadino e del lavoratore», nonché «il diritto al lavoro» che, secondo il sindacato, sarebbe stato minacciato dall’ipotesi di «sospensione temporanea del lavoro di quanti non si volessero sottoporre al vaccino».

La vicenda acquisisce ancor maggior rilievo per i riflessi che potrà avere nell’ambito del personale sanitario nella fondamentale vaccinazione contro la pandemia di Covid-19. L’assessorato regionale alla Salute, in occasione della campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020/2021 e in concomitanza con la pandemia scatenata dal coronavirus Sars-CoV-2, aveva introdotto «l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale» per i medici, il personale sanitario, quello sociosanitario di assistenza e gli operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario.

«La mancata vaccinazione, non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l’inidoneità temporanea, per tutto il periodo della campagna, allo svolgimento della mansione lavorativa», aveva stabilito.

L’assessorato alla Salute aveva sottolineato nella sua posizione difensiva contro la ricorrente che la disposizione sul vaccino è «una vera e propria misura di civiltà che la Regione, secondo il dettato di cui all’articolo 32 della Costituzione, per motivi di equità e di universalità aveva inteso offrire gratuitamente alla collettività, nell’evidente intento di salvaguardare la salute pubblica e di ridurre le conseguenze della pandemia».

Il giudice del Lavoro ha invece affermato nel suo provvedimento che «la normativa volta a contrastare la diffusione del Covid 19 non ha introdotto un obbligo vaccinale per il personale sanitario, il cui mancato assolvimento determina inidoneità al lavoro». Ed ha aggiunto, citando una sentenza del Tar del Lazio, che l’introduzione dell’obbligo del vaccino non appare rientrare nella competenza regionale: una questione che, a prescindere dalle interpretazioni giuridiche, è destinata a far discutere.


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