Assegno invalidità, pensione inabilità e pensione anticipata contributiva

Le differenze fra assegno invalidità e pensione inabilità lavorativa con una breve panoramica sulla pensione anticipata contributiva e valenza della maggiorazione invalidi.

Tanti i dubbi su cosa spetta ai lavoratori invalidi, analizziamo in quest’articolo quando è possibile richiedere l’assegno invalidità, la pensione di inabilità lavorative e la pensione contributiva anticipata, rispondendo anche ad un quesito di un nostro lettore: Buongiorno, ho letto che ti occupi di pensione, ho lavorato dal 1/98 al 11/2018, come categoria protetta con il 75 per cento adesso o il 100 per cento con inabilità al lavoro permanente ho la pensione di invalidità e assegno ordinario di invalidità. Come faccio a chiedere la pensione di inabilità o pensione contributiva e i 2 mesi in più anni, rientrata nel mio caso. Io o 42 anni del 76

Il quesito posto non è molto chiaro, andiamo per ordine e analizziamo le due misure previdenziali per i lavoratori invalidi con una breve panoramica sulla pensione contributiva anticipata

Assegno invalidità e pensione d’inabilità: differenze

La normativa tutela i lavoratori invalidi con le prestazioni di invalidità e inabilità secondo la legge numero 222/84. La disciplina, si divide in due diverse misure: l’assegno ordinario di invalidità di durata triennale rinnovabile e la pensione di inabilità.  Esaminiamo quando sono corrisposte le due prestazioni.

L’assegno ordinario di invalidità viene riconosciuto quando il lavoratore ha una ridotta capacità lavorativa di oltre due terzi; se invece il lavoratore si trova nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi mansione lavorativa ha diritto alla pensione di inabilità.

Requisito contributivo per il riconoscimento di entrambe le prestazioni

Entrambe le misure prevedono un riconoscimento contributivo di almeno 260 contributi settimanali, pari a 5 anni di contributi versati di qui almeno 156 (tre anni) versati negli ultimi cinque anni antecedenti la domanda di pensione inabilità o assegno invalidità.

Nel computo contributivo dei 5 anni sono esclusi i periodi di malattia.

In mancanza dei requisiti assicurativi e contributivi richiesti, non è possibile accedere alle due misure. Viceversa, i requisiti possono essere maturati durante il corso della domanda, ovviamente la prestazione decorre dalla maturazione dei requisiti e non dalla prestazione  della domanda.

L’assegno ordinario di invalidità si trasforma all’età pensionabile in pensione di vecchiaia ricalcolando tutto il montante contributivo maturato nell’arco della vita lavorativa.

Pensione anticipata contributiva: requisiti

Questa misura permette di anticipare di tre anni il pensionamento rispetto l’età pensionabile solo che hanno contributi maturati dopo il 1° gennaio 1996. Il requisito contributivo richiesto è di 20 anni. Nel calcolo vengono considerati

Nel calcolo sono considerati solo i contributi effettivi.

L’Inps chiarisce che: “La maggiorazione è utile anche per raggiungere il requisito contributivo, o la maggiore anzianità in assenza del requisito anagrafico, per la pensione di anzianità o anticipata. Il beneficio nella misura di due mesi per ogni anno di lavoro fino ad un massimo di cinque anni è riconosciuto entro l’anzianità contributiva massima di 40 anni per il calcolo della pensione con il sistema di calcolo retributivo.

La maggiorazione convenzionale di cui all’articolo 80, comma 3, non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva (per le pensioni a calcolo misto) ovvero della misura pensionistica da liquidare integralmente con il sistema contributivo, in quanto nel calcolo contributivo l’importo della quota di pensione è determinato infatti moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età al momento del pensionamento”.

Come fare domanda della pensione di inabilità lavorativa

Oltre al requisito contributivo sopra menzionato, è richiesta:

  • la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
  • la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;
  • la cancellazione dagli albi professionali;
  • la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Alla domanda va allegata la certificazione medica (modulo SS3 compilato e inviato dal medico curante). La domanda può essere inoltrata all’Inps tramite il portale o attraverso il  Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;  enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.